GDPR
1. Introduzione
Il 10 agosto 2018 l’Italia ha adottato il Decreto Legislativo n. 101/2018, che modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) al fine di adeguarlo al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante) è l’organo nazionale competente per la vigilanza sull’applicazione e il rispetto del GDPR.
2. Ambito di applicazione
La normativa si applica a:
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tutti i titolari e responsabili del trattamento stabiliti in Italia;
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soggetti stabiliti al di fuori dell’UE che offrono beni o servizi a residenti in Italia o ne monitorano il comportamento.
È applicabile sia ai trattamenti automatizzati sia a quelli non automatizzati contenuti in archivi, esclusi quelli per fini esclusivamente personali o domestici.
3. Principi del trattamento dei dati
La legge italiana ribadisce i principi fondamentali del GDPR:
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liceità, correttezza e trasparenza;
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limitazione delle finalità;
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minimizzazione dei dati;
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esattezza e aggiornamento;
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limitazione della conservazione;
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integrità, riservatezza e sicurezza.
Il titolare deve garantire una base giuridica adeguata e un’informativa chiara in ogni fase del trattamento.
4. Diritti degli interessati
I cittadini italiani dispongono dei seguenti diritti:
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diritto di accesso e informazione;
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diritto di rettifica e cancellazione (diritto all’oblio);
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diritto alla limitazione del trattamento;
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diritto alla portabilità dei dati;
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diritto di opposizione, incluso per finalità di marketing diretto.
Per i minori di età inferiore a 14 anni è necessario il consenso dei genitori o del tutore.
Il Garante richiede che le informative siano fornite in modo chiaro e comprensibile in lingua italiana.
5. Obblighi di titolari e responsabili
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Il titolare deve assicurare la conformità al GDPR e alla normativa nazionale.
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Il responsabile del trattamento agisce esclusivamente su istruzione del titolare.
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Devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.
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Le violazioni dei dati personali devono essere notificate al Garante entro 72 ore.
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È necessario svolgere una valutazione d’impatto (DPIA) per trattamenti ad alto rischio.
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Alcuni enti devono nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e comunicarlo al Garante.
Il Garante richiede inoltre che enti pubblici e grandi imprese formino il personale in materia di protezione dei dati.
6. Trasferimenti internazionali di dati
Il trasferimento di dati verso Paesi extra-UE deve rispettare il Capo V del GDPR, basandosi su:
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decisioni di adeguatezza della Commissione europea;
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oppure clausole contrattuali standard (SCC).
Le imprese italiane, dopo l’invalidazione del Privacy Shield, devono aggiornare i propri meccanismi di trasferimento in modo conforme e trasparente.
7. Vigilanza e sanzioni
Il Garante dispone di poteri ispettivi e sanzionatori, e può:
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emettere ammonimenti;
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sospendere o vietare trattamenti;
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applicare sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale.
La normativa italiana consente inoltre agli individui di impartire disposizioni sul trattamento dei dati dopo il decesso, anche mediante testamento.
8. Contatti
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